Se il locatore è una persona giuridica:
come una società, un ente o un’associazione cooperativa con finalità sociali, assistenziali, culturali o religiose, e desidera utilizzare l’immobile per scopi legati a queste finalità, deve dare l’opzione all’inquilino un’altra abitazione idonea alle sue esigenze familiari.
Per procedere con il diniego di proroga del contratto, il locatore dovrà :
comunicare al conduttore le sue intenzioni tramite apposita raccomandata per non rinnovo del contratto di affitto.
La comunicazione del locatore sul mancato rinnovo del contratto di affitto deve essere trasmessa al locatario tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R) o (PEC).
Tale atto diventa effettivo quando il destinatario ne prende conoscenza, purché ciò avvenga almeno sei mesi prima della scadenza del primo termine contrattuale; in caso contrario, la comunicazione è considerata nulla.
Nel caso in cui il locatore invii questa notifica e poi, entro 12 mesi, non utilizzi l’immobile per le ragioni indicate nella comunicazione di risoluzione:
il conduttore avrà il diritto di richiedere la riattivazione del contratto di locazione, ottenendo così la restituzione dell’immobile, oppure di richiedere un indennizzo non inferiore a 36 mensilità del canone di locazione
Bisogna attendere almeno la prima scadenza del contratto per comunicare la volontà di impedire il rinnovo e solamente per i motivi indicati dalla legge.
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