Mancato rinnovo contratto locazione

 

Mancato rinnovo contratto di locazione :Il locatore è una persona giuridica

 

Se il locatore è una persona giuridica:

 come una società, un ente o un’associazione cooperativa con finalità sociali, assistenziali, culturali o religiose, e desidera utilizzare l’immobile per scopi legati a queste finalità, deve dare l’opzione all’inquilino un’altra abitazione idonea alle sue esigenze familiari.

Per procedere con il diniego di proroga del contratto, il locatore dovrà :

comunicare al conduttore le sue intenzioni tramite apposita raccomandata per non rinnovo del contratto di affitto. 

La comunicazione del locatore sul mancato rinnovo del contratto di affitto deve essere trasmessa al locatario tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R) o (PEC).

Tale atto diventa effettivo quando il destinatario ne prende conoscenza, purché ciò avvenga almeno sei mesi prima della scadenza del primo termine contrattuale; in caso contrario, la comunicazione è considerata nulla.

Nel caso in cui il locatore invii questa notifica e poi, entro 12 mesi, non utilizzi l’immobile per le ragioni indicate nella comunicazione di risoluzione:

 il conduttore avrà il diritto di richiedere la riattivazione del contratto di locazione, ottenendo così la restituzione dell’immobile, oppure di richiedere un indennizzo non inferiore a 36 mensilità del canone di locazione

Mancato rinnovo contratto locazione

Le motivazioni del locatore per mancato rinnovo contratto di locazione

 

  Bisogna  attendere almeno la prima scadenza del contratto per comunicare la volontà di impedire il rinnovo e  solamente per i motivi indicati dalla legge.

 

La Legge n. 431/98 specifica quali sono i motivi di necessità: 

    • Intende destinare l’immobile a uso abitativo a sé stesso o a un parente. Entro il secondo grado di parentela (genitori, figli, nonni, nipoti), escludendo i parenti del coniuge.

    • Intenzione di utilizzare l’immobile per scopi professionali, artigianali o commerciali ,per sé stesso o un parente di secondo grado.

    •  Mette in vendita l’immobile, a condizione che non possieda ulteriori immobili nel medesimo comune in cui risiede. L’inquilino avrà il diritto di prelazione.

    • L’inquilino dispone di un’altra abitazione idonea per la sua famiglia nello stesso comune in cui si trova l’abitazione in affitto.

    • L’inquilino, senza motivo valido, ha smesso di occupare l’appartamento in modo continuativo.

    • L’abitazione fa parte di un edificio gravemente danneggiato che deve essere ricostruito o richiede interventi di consolidamento strutturale, deve disporre di un’autorizzazione edilizia regolare per tali lavori rilasciata dal comune.

    • L’abitazione fa parte di un edificio destinato a integrale ristrutturazione, demolizione o trasformazione per la realizzazione di nuove costruzioni. Il locatore deve avere una regolare autorizzazione edilizia per questi lavori rilasciata dal comune.

 

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