Comune

I giardini condominiali, così come i cortili, fanno parte di quelle porzioni di Condominio di proprietà comune, il cui utilizzo spetta quindi a tutti i condòmini in egual misura. Il che significa che tutti i condòmini dovranno partecipare alle spese di manutenzione? La risposta è sì, ma con un’eccezione alla regola.

Se esiste una serie di giardini attigui, di proprietà esclusiva, le recinzioni o i muri divisori, nella parte in cui separano due giardini di proprietà esclusiva, debbono ritenersi di proprietà comune dei soli condomini proprietari dei giardini confinanti, ed esso si farà carico di ogni spesa, metà ciascuno.

Gli interventi di manutenzione nei cortili e giardini condominiali sono numerosi: dal frequente taglio dell’erba, all’impianto di irrigazione, alla piantumazione e cura di piante e arbusti, fino alla straordinaria manutenzione urgente (come in caso di caduta di alberi)

Un amministratore professionista a norma dell’art. 71bis del codice civile (Requi- siti per l’incarico di Amministratore di Condominio), per gestire e curare le pian- te e il verde nel giardino condominiale deve rivolgersi ad un professionista del settore del verde.

Secondo altri ancora (TAMBORRINO), i giardini sono da considerarsi di proprietà comune se ad essi possono accedere tutti i condòmini, compresi i giardini pensili installati sulla copertura di box o di piani sotterranei o sul lastrico solare, sempreché, però, ad essi possano accedere tutti i condòmini.
Quali opere si possono realizzare senza il consenso condominiale?
Rientrano tra queste spese amministrazione condominio quelle relative alla pulizia delle parti comuni dell’edificio, alla manutenzione condomini periodica, agli interventi di riparazione degli impianti e al pagamento delle bollette relative alla fornitura di luce e acqua.

L’immobile ha un giardino in comune al condominio descrizione del terreno sull’annuncio

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